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Prededuzione in caso di apparentamento non completo del gruppo di liste con il candidato sindaco eletto

Inviato: ven giu 21, 2024 11:13 am
da roby
CONSIGLIO DI STATO – Sezione quinta
Decisione 11 giugno 1999, n. 632

Dal testo della decisione:
« L’appello è fondato.
La controversia concerne l’interpretazione dell’articolo 7, comma 6, della
legge 25 marzo 1983, n. 81 (15), che assegna il sessanta per cento dei seggi di
consigliere alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco
eletto al secondo turno (comma 6), e del comma successivo, il quale prevede la
nomina a consigliere dei candidati alla carica di sindaco non eletti « collegati a
ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio » e precisa che, « in caso di
collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato
non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate».
Si tratta di accertare come operi la detrazione del seggio da assegnare al candidato
sindaco non ammesso al ballottaggio, quando, come nel caso di specie,
era collegato con un gruppo di liste, delle quali una ha acceduto, nel turno di ballottaggio,
alla coalizione che sosteneva il candidato poi risultato vincitore, mentre
le altre non hanno effettuato ulteriori apparentamenti.
In particolare è discusso se, in tal caso, il seggio vada detratto, come ha ritenuto
l’ufficio elettorale, dal contingente del sessanta per cento di seggi che spettano
alla maggioranza, ovvero se, come sostiene l’appellante, debba gravare sul
numero dei seggi da assegnare, nell’ambito del residuo quaranta per cento, alle
liste facenti parte della coalizione alla quale era collegato, al primo turno, il candidato
sindaco non ammesso al ballottaggio.
Il collegio condivide la tesi dell’appellante.
Dal citato articolo 7 della legge n. 81/1993 emerge che il legislatore ha, in
primo luogo, inteso assicurare al sindaco eletto, nella normalità dei casi, una consistenza
maggioranza nell’organo di indirizzo e di controllo politico -amministrativo
[Corte costituzionale, 12 settembre 1995, n. 429].
Siffatto obiettivo assume, nel contesto della legge citata, carattere prioritario,
non solo perché l’attribuzione del « premio » di maggioranza precede, nella sequenza
delle operazioni, l’assegnazione alle liste dei seggi di consigliere, ma
anche, e soprattutto, perché risponde ad una esigenza che il legislatore ha considerato
primaria, al punto da stabilire, per consentire il « governo » pieno e stabile
dell’amministrazione comunale, una composizione del consiglio comunale difforme
da quella risultante dall’applicazione del criterio di mera proporzionalità.
Per coerenza con tale impostazione logica e sistematica, il rispetto del « premio
» di maggioranza assume il ruolo di principio ermeneutico chiave, nel senso
che, in presenza di norme che si prestino ad una duplice interpretazione, l’una
che lasci indenne, l’altra che possa infrangere la soglia del sessanta per cento, va
prescelta la prima.
L’interpretazione prospettata dall’appellante appare, inoltre, avvalorata dal
disposto del citato articolo 7, comma 7, della legge n. 81/1993 (16), laddove si
legge che la detrazione del seggio spettante al candidato sindaco non eletto va
effettuata « dai seggi complessivamente attributi al gruppo di liste collegate ».
È vero che la lista che si aggrega nel turno di ballottaggio ad un altro candidato
alla carica di sindaco conserva il collegamento effettuato per il primo turno
[Consiglio di Stato, Sezione quinta, 18 giugno 1996, n. 726 (17)], tuttavia i seggi che spettano
a quella lista in virtù della ripartizione del « premio di maggioranza » non
possono essere considerati « complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate
», al primo turno, con il candidato non eletto, tant’è che all’assegnazione
di quei seggi non concorrono le liste alle quali era apparentato nel primo turno.
D’altra parte è da rilevare che la nomina del candidato non eletto sindaco riposa
sulla considerazione che, nei voti espressi in suo favore, è implicita la volontà
di vederlo presente nel consiglio comunale come consigliere. Ma tale presupposto,
se ha senso con riferimento ai risultati ottenuti nel primo turno elettorale dallo
schieramento al quale quel candidato era collegato, sarebbe privo di fondamento
logico rispetto ai risultati del turno di ballottaggio, al quale quel candidato non
ha preso parte. Tant’è che, come è stato autorevolmente osservato, « la legge non
prevede affatto il trascinamento nell’ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio
anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quale
le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere,
alcuna dichiarazione di collegamento » [Corte costituzionale, 29 aprile 1996, n. 135].
Sussistono, pertanto, concordi ragioni per ritenere che la detrazione del seggio
da attribuire al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio vada effettuata,
nella situazione sottoposta all’esame del collegio, senza intaccare il
« premio di maggioranza » e cioè nell’ambito del quaranta per cento dei seggi residui
che spettano al gruppo di liste alle quali il candidato era collegato al primo
turno.
In linea astratta può convenirsi con l’appellato che una simile interpretazione
potrebbe impedire, al verificarsi di determinati presupposti, la proclamazione a
consigliere di quei candidati sindaci non eletti che, fra i due turni, siano rimasti
privi di collegamento con una lista o gruppo di liste. In tal caso, si tratterebbe di
accertare quale fra i due principî introdotti dal citato articolo 7 della legge
n. 81/1993 prevalga: se quello dell’attribuzione del « premio di maggioranza »
o quello della nomina a consigliere dei candidati alla carica di sindaco non eletti.
Nella specie la conclusione raggiunta consente di rispettare entrambi i principî
e ciò torna a confermarne la fondatezza.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, l’atto
di proclamazione alla carica di consigliere comunale va modificato nel senso che
il seggio attribuito al signor ..., candidato della lista « ... », che non si è schierata
nel turno di ballottaggio, va assegnato alla signora ..., candidata della lista « ... »,
che, essendo confluita nel raggruppamento collegato con il candidato vincente,
ha titolo a mantenere i quattro seggi ottenuti quale contingente del « premio »
di maggioranza.
Sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di due
gradi di giudizio.».
Massima: « Ai fini dell’assegnazione del seggio spettante al candidato sindaco
non eletto al primo turno e non ammesso al ballottaggio, qualora costui sia collegato
con un gruppo di liste, solo una delle quali si sia apparentata al ballottaggio
con la coalizione di liste che sostiene il candidato sindaco risultato vincitore, tale
seggio va detratto non già dal numero di quelli che spettano alla maggioranza
secondo la consistenza del c.d. « premio » (pari al 60% dei seggi) assicuratale
per il collegamento al sindaco eletto dall’articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo
1993, n. 81 (18), bensì da quello (pari al 40% dei seggi spettanti) da assegnare
alle liste che fanno parte della coalizione alla quale era collegato, al primo turno,
il candidato non eletto, in quanto il rispetto del c.d. « premio di maggioranza »
risponde a un’esigenza primaria di stabilità del governo dell’ente e, come tale, non
è revocabile in dubbio in base a interpretazioni che, in concreto, infrangano la soglia
del 60% del premio medesimo.».