Salve, mi intrometto per precisare alcune cose.
EzioGR ha scritto:Il fatto è che un'interpretazione di una disposizione è per sopprimere quel voto, ma le simulazioni del mininterno per tutti i comuni quel voto vogliono, il verbale quel voto vuole, la nostra prefettura quel voto dà e vuole, l'ufficio elettorale e la segreteria che lo vogliono. La mia interpretazione è che da troppe parti abbiano usato il copy and paste senza controllo.
Se ci fai caso a pag. 48 del verbale si parla ancora di nulli di lista (implicando non nulli di coalizione) quasi come se esistessero, quando fortunatamente qui almeno siamo tutti d'accordo per sopprimerli. Ma è pur sempre una contraddizione che non avrebbe dovuto esserci, meno male che altrove le informazioni appaiono categoriche.
Anche noi a Pistoia siamo arrivati alle medesime conclusioni, e siamo convinti che contare "voti alla singola lista + voti al solo candidato" non sopprima alcunché. Spiego come ci siamo arrivati.
Quando sono arrivati i verbali e le tabelle di scrutinio, sono stato io a porre il dubbio che in caso di singola lista il Presidente avrebbe dovuto contare zero voti al singolo candidato: poiché la legge dice quello, e poiché le istruzioni riportano chiaramente che il voto va assegnato subito. Ho posto la questione anche perché avevamo necessità di una interpretazione unica: abbiamo una procedura on line di raccolta dati elettorali, e volevamo evitare che alcuni Presidenti si comportassero in un modo e altri nel modo opposto.
In realtà la legge non dice
come devo contare i voti. Viceversa, nel verbale è riportato chiaramente (pag 46 verbale Senato, subito prima il prospetto di riepilogo dei voti)
Verbale p.46 ha scritto:IL PRESIDENTE PRENDE ATTO che il numero dei voti validi assegnati dalla sezione alle liste singole è quello riportato – per ciascuna delle medesime liste singole – nella COLONNA A: «Voti validi al candidato uninominale e/o ad una lista ad esso collegata» del prospetto di cui al presente paragrafo.
Viceversa, per le liste in coalizione, IL PRESIDENTE PRENDE ATTO che – ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall’articolo 2, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165 – i voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste VENGONO SOLO SUCCESSIVAMENTE RIPARTITI tra le suddette liste collegate dall’Ufficio elettorale regionale presso la Corte d’appello in proporzione ai voti da esse ottenuti in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Quindi il metodo di contare lista+solo candidato non sopprime alcun voto: il presidente lo sa (lo dice qui: "ne prende atto")
ed ha quindi assegnato i voti corretti alla lista singola. Pur avendoli contati come composti dalla somma dei voti alla lista singola più i voti al solo candidato.
Questo metodo, oltretutto, è anche
- logico: il sistema di conteggio è uguale per tutti;
- garantisce una maggiore trasparenza: rende noto il voto politico (indica quanti voti sono andati alla lista senza indicazione del candidato e viceversa) che altrimenti sarebbe stato noto solo per le coalizioni.
Anche noi aspetteremo una conferma (massimo lunedì) da parte di altri enti e persone che abbiamo interpellato, ma ci sembra difficile una interpretazione differente. Buon lavoro a tutti!
PS. Sono arrivato alla conclusione che le istruzioni e i verbali sono realizzati da due gruppi di lavoro differenti. (Eh sì, anche io ho notato il prospetto con i voti nulli...)