elezione a consigliere dei candiati sindaco

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comuneweb
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Messaggio da comuneweb »

roby ha scritto:Per Gionata, provo a fare un controllo con i dati che mi hai inviato via mail.
Per comuneweb, la visualizzazione del candidato di lista invece che del candidato sindaco è stata una scelta, basata sul fatto che il dato non ha rilevanza in quanto nessuno di questi ha alcuna possibilità di entrare in consiglio, come puo' invece essere per il primo non eletto in una lista che ottiene consiglieri. Ci è sembrato quindi piu' opportuno visualizzare il dato solo per mostrare il piu' votato nella lista.
Roberto
trovo corretto il tuo ragionamento

grazie
Marsciano
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Anomalia nella proiezione del consiglio se apparentamento

Messaggio da Marsciano »

Quando si va a fare la proiezione del Consiglio Comunale in caso di apparentamento tra liste si ha un'anomalia.

Cerco di spiegarmi: se si fa la proiezione degli eletti al consiglio senza apparentamenti i candidati sindaci non eletti compaiono correttamente tra i consiglieri.
Se invece si fa l'apparentamento tra le liste associate al candidato sindaco che non ha avuto accesso al ballottaggio con uno dei due candidati che andranno al ballottagio, ecco che nella proiezione del Consiglio si ha un'anomalia.
Infatti, compaiono solo i candidati delle liste che hanno fatto l'apparentamento ma non il candidato a sindaco ad esse associato al primo turno (cioè quello che non ha accesso al ballottaggio).

Grazie
roby
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Messaggio da roby »

La legge e' di difficile interpretazione. La stessa magistratura emette sentenze contrastanti.
Ti spiego in grandi linee il principio che abbiamo seguito:
1) la regola piu' forte e' la garanzia del premio di maggioranza
2) segue l'elezione a consigliere del candidato sindaco non eletto
Questo puo' portare a diverse situazioni a seconda che la lista, collegata al primo turno ad un candidato sindaco non eletto, si apparenti al secondo turno
a) con il gruppo collegato al sindaco eletto
b) o a quello non eletto,
c) e al fatto che nel gruppo del primo turno siano presenti altre liste che ottengano seggi.
Nel caso a) la lista non cede il seggio per il principio di garanzia del premio di maggioranza, quindi il candidato sindaco di riferimento per il primo turno non risulterà eletto a meno che ci si trovi nel caso c) cioè possa avere il seggio da un'altra lista collegata al primo turno.
Nel caso b) il seggio sarà del candidato sindaco non eletto al primo turno. In questo caso addirittura la lista rischia di perdere due seggi, uno per il candidato sindaco al primo turno e uno per quello del secondo turno.
Ovviamente è la nostra interpretazione.
roby
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Messaggio da roby »

Scusate, non avevo terminato.
Chiarisco che l'interpretazione dereiva da uno studio delle sentenze trovate su internet, inoltre... non siamo giuristi!
Questo per ribadire la filosofia con cui portiamo avanti questa esperienza. Il contributo di tutti puo' far crescere il software, come abbiamo verificato in questa tornata elettorale.
E' un'occasione per ringraziare tutti del contributo e per invitarvi a continuare a darlo, in particolare su questo tema, se avete esperienze di casi particolari che possano aiutarci a definire una interpretazione diversa e vorrete condividerli ve ne saremo veramente grati.
Roberto
Marsciano
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Candidato sindaco non eletto

Messaggio da Marsciano »

La verifica da me fatta riguarda il caso a) in cui il candidato sindaco non eletto si apparenta con il candidato sindaco eletto.

Ho fatto due diverse simulazioni:

caso 1- il candidato sindaco non eletto non ha diritto al primo turno ad alcun seggio in consiglio comunale né come sindaco né come lista(a meno di apparentamento).
In questo caso in seguito all'apparentamento con il sindaco eletto la lista collegata (l'unica) ha diritto ad un seggio. Il programma da voi sviluppato assegna tale seggio al primo della lista e non al sindaco non eletto.

Questa ipotesi corrisponde con la vostra interpretazione della normativa?
Io farò ulteriori approfondimenti con chi è più esperto di me in materia.

caso2 - il candidato sindaco non eletto ha diritto al primo turno ad entrare in consiglio comunale.
Anche in questo caso in seguito all'apparentamento con il sindaco eletto il programma assegna i seggi ai primi della liste e non al sindaco non eletto.

Questa ipotesi corrisponde con la vostra interpretazione della normativa?
A me sembra che in questo caso il programma faccia un errore.

Grazie
Chiara
roby
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Messaggio da roby »

Rispondono entrambe alla nostra interpretazione, a patto che (nel secondo caso) la lista che si collega al secondo turno sia l'unica del gruppo di liste collegate al primo turno con il candidato sindaco non eletto ad ottenere seggi.
Attendo il risultato della tua indagine.
Roberto
Marsciano
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Candidato sindaco non eletto

Messaggio da Marsciano »

Ho fatto la mia piccola indagine e secondo il parere di un gruppo di esperti, tra cui uno studio di avvocati, sembra che la norma debba essere interpretata in modo diverso da come avete deciso di operare.

In particolare cito testualmente la legge:
"Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate"

Secondo gli esperti del mio ente ciò significa che:

caso1) il seggio viene assegnato al candidato sindaco non eletto anche in virtù del fatto che vi è un'unica lista che lo appoggia al primo turno;

caso2) anche in questo caso il seggio va al sindaco non eletto le cui liste si sono apparentate.

Ciao
Chiara
roby
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Messaggio da roby »

Ciao Chiara,
potresti far valutare questa sentenza:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/a ... 442_99.pdf

per capire cosa ne pensa un addetto ai lavori.
Roberto
Marsciano
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Candidato sindaco non eletto

Messaggio da Marsciano »

Farò vedere la sentenza, ma da quanto mi è dato capire essa riguarda il caso in cui le liste collegate al candidato sindaco non eletto al primo turno facciano scelte di apparentamento diverse.

I due casi da me citati invece fanno riferimento ad una situazione diversa e cioè quella in cui tutte le liste collegate al primo turno con il candidato sindaco non eletto si apparentino al secondo turno con il sindaco eletto.
In questo caso i seggi aspettandi a tali liste sono sempre seggi del gruppo di maggioranza (non uno di maggioranza ed uno di minoranza) e allora sembra opportuno applicare il comma 7 che riserva al candidato sindaco non eletto un seggio tra quelli delle liste a lui associate al primo turno.

Cosa ne dici?
Chiara
roby
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Messaggio da roby »

Credo che il tuo caso sia assimilabile a quello in cui nel primo turno una sola lista e' collegata ad candidato sindaco non eletto, e la stessa lista si collega con un candidato al ballottaggio.
E' da capire se, in questa situazione, la scelta delle liste puo' inglobare il candidato sindaco non eletto nell'area della maggioranza oppure se la garanzia del premio di maggioranza vale finché è possibile garantire anche l'elezione del candidato sindaco non eletto, ma questo secondo caso io lo escluderei.
Considerato pero' che quello legale e' un altro mondo, attendiamo lumi.
Grazie per la collaborazione,
Roberto
Marsciano
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Messaggio da Marsciano »

Non mi è ben chiaro cosa intendi con " la scelta delle liste puo' inglobare il candidato sindaco non eletto nell'area della maggioranza oppure se la garanzia del premio di maggioranza vale finché è possibile garantire anche l'elezione del candidato sindaco non eletto"

Quello che posso dirti è che nel caso in questione gli esperti del mio Comune ritengono che il seggio - anche se di maggioranza -aspetti in primo luogo al candidato sindaco non eletto (così come avverrebbe se non ci fosse stato l'accordo).
E poiché questo caso ci riguarda direttamente posso dirti che è così che si procederà qualora vinca il candidato sindaco che ha fatto l'accordo.
Ciao
Chiara
roby
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Messaggio da roby »

Intendo dire che se il candidato sindaco non eletto puo' essere considerato come parte della maggioranza non ci sarebbero problemi.
In alternativa, al di la della decisione che puo' prendere l'ufficio elettorale, farebbe comodo avere un indirizzo legale di riferimento.
Roberto
roby
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Messaggio da roby »

Abbiamo effettuato le verifiche sul problema seganlato. Confermo che la logica della funzione di calcolo per l'assegnazione dei seggi è in linea con l'orientamento giuridico e con le indicazioni ministeriali sulle modalità di assegnazione dei seggi di consigliere comunale.
Il principio di garanzia del premio di maggioranza ha prevalenza su quello che prevede l'attribuzione di un seggio prioritariamente al candidato sindaco non eletto. Questo comporta che la lista che si collega al secondo turno con il gruppo del sindaco eletto non può, in nessun caso se vi è attribuzione del premio di maggioranza, vedersi detratto un seggio.
Documentazione:
Decisione del Consiglio di Stato n. 632/1999
Decisione del Consiglio di Stato n 1442/1999
Decisione del Consiglio di Stato n. 486/2001
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