Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 8 giugno 2015, n. 2799
Presidente: Torsello - Estensore: Lotti
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, sez. I, con la sentenza 24 ottobre 2014, n. 1791 ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti relativi all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ariano Irpino svoltasi nella tornata del 25 maggio 2014, nella parte in cui è stato assegnato il seggio alla lista "Nuovo Centro destra" e non alla lista "Democratici e Socialisti-PSE" ed è stata proclamata eletta consigliere comunale la sig.ra Grasso Carmela in luogo dell'attuale appellante.
Il TAR ha rilevato sinteticamente che l'art. 73, comma 11, d.lgs. n. 267-2000, regolante l'elezione del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, disciplina in via generale l'istituto della "prededuzione", affermando il principio in base al quale spetta la nomina a consigliere comunale al candidato Sindaco risultato non eletto, tutte le volte in cui questi sia collegato a liste che abbiano riportato almeno un seggio.
La seconda parte della disposizione disciplina per il TAR l'ipotesi in cui, rilevandosi un collegamento di più liste al medesimo candidato Sindaco non eletto, il gruppo di liste collegate abbia riportato più seggi. In tal caso il seggio spettante al Sindaco non eletto viene detratto dai seggi "complessivamente attribuiti al gruppo"; pertanto, è corretto ritenere che lo stesso vada individuato in quello che ha ottenuto il minor quoziente, costituendo questo l'ultimo utile.
Per il TAR, in ipotesi di ballottaggio come è avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio in cui la lista PD-PSE, nel primo turno collegata al candidato Sindaco Guido Riccio, si è collegata nel secondo turno al candidato sindaco Michelino Caso, i seggi vanno ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra liste e non già a quelli del primo turno: proprio applicando tale principio la lista PD-PSE, con il quoziente di 839, è risultata, nella predetta ripartizione, assegnataria di un seggio in virtù del nuovo collegamento operato al secondo turno.
Infatti, ha osservato il TAR, la stessa, originariamente collegata al candidato Sindaco Guido Riccio e non facente parte di alcun gruppo, non avrebbe potuto conseguire, in relazione al numero dei voti riportati, alcun seggio ove non avesse operato il nuovo collegamento in sede di ballottaggio al candidato Michelino Caso; dunque, con il collegamento operato al secondo turno, la lista n. 12 PD-PSE è divenuta parte di un gruppo di più liste collegate al medesimo candidato Sindaco risultato non eletto e, di conseguenza, ad essa, così come si è verificato in sede di graduatoria dei quozienti con il beneficio del riconoscimento di un seggio (altrimenti non conseguibile), necessariamente trova applicazione la disposizione della seconda parte del citato comma 11 in tema di individuazione del seggio colpito dalla "prededuzione" per l'ipotesi di "collegamento di più liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto".
Ha osservato ancora il TAR che trattandosi della lista con il quoziente più basso nell'ambito dei "seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate", correttamente l'Ufficio Elettorale ha operato la prededuzione in favore del sig. Michelino Caso, poiché con il nuovo collegamento operato in sede di ballottaggio la lista n. 12 PD-PSE ha perduto la sua originaria individualità in relazione al candidato Sindaco di riferimento ed è divenuta parte del gruppo collegato al candidato Sindaco in competizione nel secondo turno, onde essa soggiace alla regola posta dalla seconda parte del citato comma 11, della "prededuzione" riferita al gruppo.
Né vale, in contrario, sostenere ha ancora affermato il TAR, che, essendo il ricorrente candidato Sindaco e risultando alla sua lista assegnato un seggio, egli doveva necessariamente essere proclamato consigliere comunale, poiché con il nuovo collegamento in sede di ballottaggio a candidato Sindaco diverso da quello del primo turno (unitamente ad altre liste), la posizione poziore di quest'ultimo, ai fini della nomina a consigliere comunale, scema per effetto della prevalenza assorbente della nuova collocazione della lista in un gruppo con nuovo candidato Sindaco, cui trova applicazione la seconda parte della disposizione del citato comma 11.
Ciò non vuol dire, ha concluso il TAR, che la qualifica di candidato alla carica di Sindaco nel primo turno non abbia più alcuna rilevanza, atteso che essa conserva rilievo solo all'interno della originaria lista di appartenenza, nel senso che il candidato Sindaco ha diritto alla elezione a consigliere comunale solo se la lista conserva l'attribuzione del seggio pur dopo l'effettuazione della "prededuzione" in favore del candidato Sindaco non eletto cui si è collegata nel turno di ballottaggio; la sua resta, dunque, una posizione di preferenza, ma solo rispetto agli altri candidati a consigliere comunale della originaria lista e solo se l'assegnazione del seggio permane pur dopo l'applicazione delle regole relative al "gruppo" di liste collegate in cui essa si è inserita in sede di ballottaggio.
L'attuale appellante contestava la sentenza del TAR deducendo la violazione ed errata applicazione di legge (artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 267-2000) e l'erroneità della motivazione.
Con l'appello in esame, si chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado.
All'udienza pubblica del 24 marzo 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che la vicenda oggetto del giudizio attiene all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio del Comune di Ariano Irpino del 25 maggio 2014, ove l'appellante è stato candidato Sindaco per la lista "PD-PSI Democratici e Socialisti", che ha ottenuto 861 voti.
Al turno di ballottaggio sono stati ammessi i candidati Sindaco Domenico Gambacorta e Michelino Caso, quest'ultimo appoggiato al primo turno da quattro liste, che hanno ricevuto i seguenti suffragi: "Caso Sindaco", voti 1251; "Nuovo Centro Destra", voti 945; "Orologio", voti 796; "Uniti per Cambiare", voti 535.
La lista "PD-PSI Democratici e Socialisti" della quale al primo turno era candidato Sindaco l'attuale appellante, al secondo turno si è collegata ai sensi dell'art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267-2000 al candidato Michelino Caso, sconfitto al ballottaggio dal Sig. Domenico Gambacorta, che è stato così proclamato Sindaco del Comune di Ariano Irpino, con attribuzione di 10 seggi alle liste collegate.
Quanto alla minoranza, l'Ufficio Centrale ha attribuito tre seggi alle liste facenti capo al Sindaco perdente (Michelino Caso), così come risultanti dal collegamento stabilito per il turno di ballottaggio (vale a dire, anche con la lista "PD-PSI"), con attribuzione di un seggio ciascuno alle liste "Caso Sindaco", "NCD" e "PD-PSI".
L'Ufficio Centrale, dovendo procedere in sede di prededuzione alla proclamazione a Consigliere del candidato Sindaco Michelino Caso, ha defalcato il seggio dall'ultimo quoziente utile, erroneamente individuandolo in quello attribuito alla lista "PD-PS,", non tenendo conto delle liste ovvero dei collegamenti di liste esistenti al primo turno.
Secondo l'appellante, dunque, andava prededotto anche il seggio per l'altro candidato Sindaco al primo turno (ovvero l'attuale appellante), la cui lista "PD-PSI" era rientrata nella ripartizione dei seggi.
Osserva il Collegio che la questione di diritto oggetto del presente giudizio si esaurisce nello stabilire se, una volta effettuata la ripartizione dei seggi fra le liste collegate al candidato Sindaco vincitore al ballottaggio, la prededuzione sancita dall'art. 73, comma 11, d.lgs. n. 267-2000 debba essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come presentatisi nel primo turno a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero con riferimento agli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, anche quando le liste originariamente unite, successivamente, in vista del ballottaggio, si siano dissolte non appoggiando tutte il medesimo candidato.
Sul punto il Collegio non intende discostarsi dagli specifici precedenti resi dalla sezione in ordine alla individuazione della portata applicativa della c.d. prededuzione (cfr. da ultimo sez. V, 5 marzo 2012, n. 1255; 9 settembre 2011, n. 5065; 28 febbraio 2011, n. 1269; 9 dicembre 2008, n. 6123, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli art. 74, comma 1, e 88, comma 1, lett. d), c.p.a.).
Effettivamente tale meccanismo, operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si attiva al momento dell'individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l'ufficio di consigliere comunale.
Viceversa, la diversa ed antecedente fase della procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 del più volte menzionato art. 73: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente.
Il meccanismo della prededuzione come sopra illustrato è talmente pregnante che trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. "dissolvimento" della originaria coalizione e discende dal fatto che:
a) il tenore testuale della norma (comma 11 cit.) non prende in considerazione tale evenienza;
b) la ratio della medesima norma (come dianzi sintetizzata);
c) la circostanza che, applicandosi il meccanismo della prededuzione anche nel caso del "dissolvimento", non si intacca il principio della attribuzione del premio di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell'ente: il consigliere proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coalizione) che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono maggiormente rappresentativi dell'in idem sentire politico istituzionale rispetto al sindaco eletto.
Applicandosi il meccanismo sopra descritto anche in ipotesi di dissolvimento dell'originaria coalizione, a maggior ragione si applica il medesimo meccanismo al caso di specie, ove la lista "PD-PSI Democratici e Socialisti" della quale al primo turno era candidato Sindaco l'attuale appellante, al secondo turno si è collegata ai sensi dell'art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267-2000 al candidato Michelino Caso.
Deve pertanto ritenersi superato il diverso indirizzo della sezione (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), atteso che lo stesso fonda il proprio non condivisibile presupposto applicativo sulla dichiarata riferibilità del meccanismo della prededuzione alle liste (o coalizioni di liste) ammesse al ballottaggio.
Facendo applicazione delle norme di legge come interpretate da questo Consiglio (e stabilizzate a livello nazionale dalle apposite istruzioni del Ministero dell'Interno), l'Ufficio elettorale avrebbe dovuto procedere a proclamare eletto l'appellante Guido Riccio, in luogo della Sig.ra Carmela Grasso, con attribuzione del seggio alla lista "PD-PSI", ovvero - come riportato nei verbali - "Democratici e Socialisti PSE".
Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullando in parte qua l'atto impugnato che deve essere corretto nei sensi sopra precisati.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando in parte qua l'atto impugnato e disponendo di proclamare eletto l'appellante Guido Riccio, in luogo della Sig.ra Carmela Grasso.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Caso apparentamenti con candidato sindaco non eletto
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