CONSIGLIO DI STATO – Sezione terza
Sentenza 13 aprile 2017, n. 1762
Dal testo della decisione: « 1. La questione di diritto consiste nello stabilire se,
una volta effettuata la ripartizione dei seggi fra le liste collegate al candidato sindaco
non vincitore al ballottaggio, la prededuzione sancita dall'articolo 73, comma
11, del d.lgs. n. 267 del 2000 (36), debba essere operata con riferimento alle liste
o gruppi di liste, così come presentatisi nel primo turno a sostegno degli originari
candidati alla carica di sindaco, ovvero con riferimento agli apparentamenti formatisi
in vista del ballottaggio, anche quando le liste originariamente unite, successivamente,
in vista del ballottaggio, si siano dissolte non appoggiando tutte il
medesimo candidato.
2. Il T.a.r., pur dando atto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, ha
aderito al più recente indirizzo del Consiglio di Stato, affermando la prededuzione
« operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari
presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva
il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate
nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si
attiva al momento dell'individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire
l'ufficio di consigliere comunale. Viceversa, la diversa ed antecedente fase della
procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate
in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile
dai commi 8, 9 e 10 del più volte menzionato articolo 73: la ripartizione
dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti
successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine,
per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle
originarie e quelle apparentatesi successivamente.
Il meccanismo della prededuzione come sopra illustrato è talmente pregnante
che trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. « dissolvimento » della originaria
coalizione e discende dal fatto che:
a) il tenore testuale della norma (comma 11 citato) non prende in considerazione
tale evenienza;
b) la ratio della medesima norma (come dianzi sintetizzata);
c) la circostanza che, applicandosi il meccanismo della prededuzione anche nel
caso del « dissolvimento », non si intacca il principio della attribuzione del premio
di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell'ente: il consigliere
proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al
secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il
programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coali-
zione) che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono
maggiormente rappresentativi dell'in idem sentire politico istituzionale rispetto
al sindaco eletto » [Consiglio di Stato, n. 2799 del 2015].
3. Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare un aspetto determinante
ai fini dell'attribuzione del seggio conteso, costituito dal fatto che, nel
primo turno, la coalizione della candidata sindaca ... e la lista «...» non avevano
conquistato alcun seggio elettorale.
Tale circostanza renderebbe la controversia de qua del tutto peculiare e diversa
da quelle prese in esame dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato cui il
T.a.r. adito ha ritenuto di conformarsi con la sentenza impugnata. Per contro, dal
tenore letterale dell'articolo 73, comma 11, d.lgs. 267/2000 si evincerebbe chiaramente
che il meccanismo della prededuzione del seggio di consigliere in favore
del candidato sindaco non eletto opera in favore di coloro che siano collegati ad
una lista che abbia ottenuto almeno un seggio al primo turno.
4. Il motivo non è fondato. Il principio affermato dal giudice di prime cure
costituisce lineare recepimento di un indirizzo giurisprudenziale che si è ormai
consolidato. Di recente la Sezione quinta ha finanche esaminato, in tesi, la possibilità
di una rimessione alla Plenaria, e ne ha escluso la necessità, poiché « l'iniziale
contrasto giurisprudenziale al riguardo esistente, è stato ormai da tempo superato
e non sussistono più, in materia de qua, differenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali
» [Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 22 settembre 2015, n. 4419;
[Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 8 giugno 2015, n. 2799].
4.1. La peculiarità segnalata dall’appellante non introduce elementi che possano
incrinarne validità o immutare la declinazione dei principi riportati. A mente
del comma 4 dell’articolo 73 citato, « L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo
o del secondo turno ».
Ciò significa che, quando vi è necessità del secondo turno – come nel caso
di specie (e come, in verità, in tutti i casi esaminati dalla giurisprudenza con riferimento
alla prededuzione a seguito di apparentamenti) – nessun seggio è attribuito
o attribuibile alle liste in esito al primo turno.
Neanche dalla lettura del comma 11 dell’articolo 73 citato, richiamato dall’appellante,
emergono elementi utili o rilevanti che possano essere in qualche modo
di supporto alla tesi del necessario conseguimento, al primo turno, di un risultato
elettorale astrattamente idoneo a conseguire seggi. La disposizione da ultimo citata
espressamente prevede che, « una volta determinato il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati
eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio ». Tuttavia
è evidente che il riferimento all’ottenimento di « almeno un seggio » debba leggersi,
coerentemente con quanto previsto dal precitato comma 4, con riguardo al
seggio attribuito al secondo turno, in caso di ballottaggio.
5. L’appello è pertanto respinto.
Prededuzione in caso di apparentamento di tutto un gruppo di liste con il sindaco eletto
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